I fondi speciali per il volontariato sono stati introdotti della Legge 11 agosto 1991 (art. 15) "al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività" .
Con essi il legislatore ha inteso costituire la dotazione finanziaria di un sistema articolato sul piano territoriale e istituzionale, volto ad offrire alle organizzazioni di volontariato un concreto sostegno per la promozione e la qualificazione della loro attività.
In ognuna delle regioni italiane, e in Trentino Alto Adige distintamente per la Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un autonomo fondo speciale, con cui vengono finanziate le attività dei Centri di servizio istituiti in ambito regionale.
L'onere economico del sistema è sostenuto, in via esclusiva, dalle fondazioni di origine bancaria, a cui la legge impone di accantonare annualmente somme pari a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e degli accantonamenti patrimoniali, e di destinarle a uno o più fondi speciali regionali, scelti secondo criteri indicati dalla legge stessa .
Il funzionamento dei fondi speciali per il volontariato è disciplinato dal D.M. 8.10.1997 che, in attuazione dell'art. 15 della legge 266/91, individua i compiti dei diversi soggetti coinvolti nel sistema, e fissa le procedure di accumulo e di utilizzo dei fondi stessi.
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